Statuto del Consorzio regolamento Fiere

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STATUTO DEL CONSORZIO

1. Denominato: GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI

2. SEDE. Il consorzio ha sede in Via Trieste n 28 a Viareggio (LU) presso la sede del sindacato CLACS-CISL.

3. SCOPO E OGGETTO. Il consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l attivita delle imprese consorziate e di migliorarne l efficienza fungendo da organismo di servizio.
3.1. In particolare il consorzio ha per oggetto:
a) l acquisto in comune di attrezzature e beni strumentali occorrenti ai consorziati;
b) la promozione della diffusione dei prodotti messi in vendita dei consorziati attraverso la creazione o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l espletamento di studi e ricerche di mercato, l approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
c) promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ove ne sia possibile, eliminando inutili intermediazioni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati nei confronti dei fornitori di servizi (banche assicurazioni etc.);
d) tutelare e promuovere l immagine dei mercati di Forte dei Marmi;
4. DURATA. La durata del consorzio e fissata fino al 30 Giugno 2013 salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati da tutti i consorziati.
5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI.
5.1. Il consorzio e aperto all adesione di altri imprenditori il cui ingresso non costituisce modifica del contratto.
5.2. Possono entrare a far parte del consorzio gli imprenditori esercenti attivita di commercio su aree pubbliche e in sede fissa che, per l attivita concretamente svolta e per l esperienza acquisita, possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell assemblea, alla proficua realizzazione degli scopi del consorzio.
5.3. Possono altresi essere ammessi, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, altri soggetti, pubblici o privati, che possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell Assemblea, alla piu proficua realizzazione degli scopi del consorzio.
5.4. Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.
5.5. I soggetti che intendano entrare a far parte del consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente, dovra essere fatta sui moduli predisposti dal consorzio.
5.6. Gli imprenditori, per poter entrare nel consorzio, devono essere presenti con le loro attivita nel Comune di Forte dei Marmi, fatto salvo per quelle attivita che pongano in vendita prodotti che ad insindacabile giudizio dell Assemblea, siano mancanti e necessari alla proficua attuazione degli scopi statutari, fatto salvo anche per quegli imprenditori di cui all allegato a.
5.6. L accoglimento della domanda dovra essere deliberato dall Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non esoggetto a reclamo o ad impugnativa.
5.7. Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo comune nella misura e secondo le modalita previste nel successivo articolo 7, nonche provvedere ad iscriversi al sindacato CLACS-CISL.
6. RECESSO ED ESCLUSIONE
6.1. E ammesso il recesso per giusta causa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio direttivo e diviene efficace trenta giorni dopo la ricezione.
6.2. L esclusione puo essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l ammissione o che non sia piu in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto o a quelle assunte per suo conto dal consorzio. L esclusione e deliberata dall assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. In caso di esclusione la quota di partecipazione rimane al consorzio da suddividere in parti uguali per ogni consorziato.
6.3. E anche motivo di esclusione porre in vendita prodotti con marchi di fabbrica contraffatti, andando a ledere il buon nome del consorzio, ove non vi sia una comprovata buonafede del consorziato.
6.4. In caso di recesso per giusta causa il consorziato ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione. L importo della quota di liquidazione sara quella spettante alla data della presentazione di domanda di recesso, tuttavia questa non potra in ogni caso essere superiore all entita del contributo iniziale.
6.5. E motivo di esclusione rifiutarsi di partecipare alla convenzioni concluse in nome e per nome del consorzio.
7. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI
7.1. Il fondo consortile iniziale e fissato nell importo pari alla somma dei contributi iniziali dei consorziati.
7.2. La quota di partecipazione di ciascun consorziato e espressa da un contributo iniziale al fondo consortile stabilito nella misura di lire 1.000.000 per ciascun consorziato.
7.3. Per i nuovi consorziati il contributo iniziale puo essere annualmente adeguato dal Consiglio direttivo nella misura massima del novanta per cento. Un adeguamento in misura superiore puo essere deliberato dall Assemblea. Il contributo iniziale deve essere versato al momento dell ingresso del consorziato.
7.4. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del consorzio mediante un contributo annuale stabilito dal Consiglio direttivo.
7.5. L Assemblea potra deliberare altresi contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.
7.6. Il singolo associato dovra altresi rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.
7.7. E fatto obbligo ai consorziati partecipare a tutte le convenzioni concluse in nome e per nome del consorzio con enti o fornitori
8. ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del consorzio:
a) l Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
d) il Collegio dei revisori.
9. ASSEMBLEA
9.1. L Assemblea e costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Ciascun consorziato puo farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun delegato puo avere piu di tre deleghe.
9.2. Le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.
9.3. Le deliberazioni dell Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.
9.4. L Assemblea e competente a:
a) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, i membri del Collegio dei revisori;
b) determinare i loro compensi;
c) approvare il bilancio;
d) aggiornare il contributo iniziale dei consorziati in misura superiore a quanto previsto al precedente articolo 7;
e) emanare direttive al Consiglio direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
f) nominare i liquidatori determinandone i poteri;
g) deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sull ammissione di nuovi consorziati e sull esclusione;
h) deliberare sulle modifiche del presente statuto con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
9.5. All Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano l Assemblea della societa a responsabilita limitata.
10. CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1. Il Consiglio direttivo e composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da sedici membri, tutti eletti dall Assemblea, fra i consorziati o loro mandatari.
10.2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
10.3. Il Consiglio direttivo e competente a:
a) predisporre il bilancio;
b) determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale in conformita alle disposizioni del presente statuto;
c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi.
10.4. Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita prevale il voto del Presidente.
11. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
11.1 Il Presidente e il Vicepresidente, eletti dall Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli e competente a:
a) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio e parte;
b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo;
d) dare disposizioni per l esecuzione delle delibere degli organo consortili;
e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall Assemblea o dal Consiglio direttivo;
f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del consorzio.
11.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell assenza o dell impedimento del Presidente.
12. COLLEGIO DEI REVISORI
12.1. Il Collegio dei revisori si compone di cinque membri eletti dall Assemblea che nomina anche il presidente del Collegio.
12.2. Al Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il Collegio sindacale delle societa per azioni.
13. Bilancio
13.1. Alla fine di ogni anno solare il Consiglio direttivo predisporra un bilancio da sottoporre al controllo del Collegio dei revisori e all approvazione dell Assemblea dei consorziati entro il 15 marzo. Il bilancio dovra essere depositato entro due mesi, a norma dell art. 2615-bis C.C.
14. MODIFICHE DEL CONTRATTO
Per le modifiche del presente statuto l Assemblea delibera con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
15. SCIOGLIMENTO
15.1. In caso di scioglimento del Consorzio l Assemblea nominera uno o piu liquidatori determinandone i poteri.
15.2. Le attivita residuate dopo l estinzione di tutte le passivita saranno divise tra i consorziati in parti uguali.
16. CLAUSOLA ARBITRALE
16.1. Eventuali controversie tra i consorziati concernenti l interpretazione e l esecuzione del presente statuto saranno definite mediante un arbitrato irrituale ed inappellabile, da rendersi in via equitativa, con decisione avente efficacia di negoziato tra le parti.
16.2. Il Collegio arbitrale sara composto di tre membri, dei quali due designati da ciascuna delle parti e il terzo, che assumera le funzioni di Presidente, dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Lucca. Questi provvedera alla nomina del secondo arbitro qualora la parte abbia omesso di nominarlo entro venti giorni dalla notifica della nomina del primo arbitro nonche alla nomina del Presidente qualora i primi due arbitri non abbiano raggiunto l accordo entro trenta giorni dalla notifica della nomina del secondo arbitro. Nel caso di controversia tra piu di due parti, i membri del Collegio arbitrale saranno scelti da tutte le parti. Qualora il numero degli arbitri risultasse pari, la nomina dell arbitro mancante sara rimessa al Presidente del Tribunale, che provvedera a designare il Presidente del Collegio.
17. Per tutto quanto non e previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di Consorzi.





          

Domanda di ammissione al Consorzio Gli ambulanti di Forte dei Marmi

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________

Nato/a a _______________________________ in data ____________________

Res. A ______________________________ in via/piazza _________________

_______________________ C.F.______________________________________

in qualita di unico titolare della ditta ___________________________________

di legale rappresentane della societa ___________________________________

con sede legale in ___________________________ via/piazza ______________

_________________________________ C.F. P.IVA _________________________

-------------------------------------------------------dichiara-------------------------------------------------- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni dello statuto del consorzio denominato Gli ambulanti di Forte dei Marmi e di accettarle integralmente.

------------------------------------------------------chiede-------------------------------------------------------

                       
di essere ammesso/a a partecipare al suddetto consorzio.

Data

Firma


N.B. va inserita in ogni caso la partita IVA                                                
 

Regolamento interno di partecipazione alle fiere del Consorzio (parte
integrante dello statuto che sostituisce ogni regolamento antecedente a questo)

1)L’assegnazione dei posteggi nelle fiere sara  effettuata mediante sorteggio tra tutti i consorziati.  In caso d’affiliati o partecipanti occasionali ad una fiera, sara  deciso il criterio d’assegnazione di volta in volta, secondo gli accordi presi. Va in ogni modo chiarito che le affiliazioni o le partecipazioni occasionali sono escluse in caso di gestione diretta del consorzio, le affiliazioni e le partecipazioni occasionali sono ammesse nei casi che, vi sia da parte di una amministrazione comunale o associazione di categoria o quanti altri che ci propongano la partecipazione o l organizzazione di una fiera ci chiedano come pregiudiziale di inserire un numero d affiliati o partecipanti occasionali. Fatto salvo che in ogni caso gli affiliati o partecipanti occasionali devono rispondere hai requisiti di qualità di merce imposti dal consorzio, e devono sottostare mediante accettazione scritta a questo regolamento.
2) Sono vietate le vendite di merce di qualita scadente o abbigliamento usato di poco pregio od oggetti d abbigliamento di cineseria a basso costo, come pure porre in vendita articoli con marchi contraffatti, o in ogni modo vendite sottocosto di fondi di magazzino.
3) E’ vietato essere piu titolari d’attivita di commercio su aree pubbliche dietro al solito banco di vendita, eccezion fatta per soci o coniugi o figli o in ogni modo addetti alla ditta intestataria del posteggio, i soci sono da intendere esclusivamente quelli gia  presenti al momento dell’adesione al consorzio, non sono ammessi soci o societa di nuova costituzione, salvo nei casi previsti dallo statuto.
4) E’ vietato presentarsi nelle fiere con un mezzo di trasporto dei quali non si e intestatari come altresi sistemarlo nel proprio posteggio o 
scaricare da questo l’attrezzatura e le merci, ad eccezione di veicolo sostitutivo per riparazione del proprio mezzo, o da autonoleggio.
5)E’ fatto obbligo ai consorziati o affiliati o partecipanti occasionali di non partecipare a manifestazioni di tipo o genere tendente a raccogliere al loro interno, pur con altro nome banchi dei mercati di Forte dei Marmi su tutto il territorio italiano, non organizzate dal consorzio, salvo richiesta di deroga al consorzio.
6) E’ fatto obbligo ai consorziati o affiliati o partecipanti occasionali di esibire la documentazione a loro  richiesta dai responsabili predisposti per il controllo delle fiere da parte del consorzio.
Organo di controllo.
L organo di controllo e composto di sei consorziati eletti dall’assemblea, in caso di fiere con affiliati o partecipanti occasionali anche da due o
tre rappresentati di questi, il compito di questo e di controllare che il regolamento sia applicato in ogni suo punto, riferendo al Presidente del consorzio ogni eventuale trasgressione al regolamento, puo controllare e richiedere la   documentazione.                                                             
Sanzioni. Le sanzioni sono applicate dal Presidente del Consorzio e sono insindacabili ed

inappellabili, salvo dove previste dalle seguenti normative. Le sanzioni
prevedono nel caso che da un controllo effettuato dagli addetti del consorzio sono riscontrate.
Per la trasgressione all’articolo n. 2. E prevista una multa che va
da 500,00 euro a 2000,00 euro a discrezione del Presidente ed in caso di recidiva da 2000.00 euro a 5000,00 a discrezione del Presidente.
Per la trasgressione all’articolo n. 3.  E prevista una multa di che va  da 2000,00 euro a 5000,00
 o una sospensiva dalla fiera a discrezione del Presidente. In caso di recidiva la esclusione dal Consorzio. Per la trasgressione all’articolo n. 4.  E’ prevista una multa di che va  da 2000,00 euro a 5000,00 o una sospensiva dalla fiera a discrezione del Presidente. In caso di recidiva l’esclusione dal Consorzio.
Per la trasgressione all’articolo n. 3 e 4 unitamente. E prevista l esclusione dal Consorzio.
Per la Trasgressione all’articolo n. 5. E prevista l’esclusione dal Consorzio.
Per la Trasgressione all’articolo n. 6. E prevista una multa di 2000,00 euro in caso di recidiva, l’esclusione dal Consorzio.
Per la Trasgressione all’articolo n. 7. E prevista una multa di 500,00.
Nel caso d’affiliati o partecipanti occasionali e inteso che la sanzione d’esclusione dal consorzio prevista per i consorziati sia in realta esclusione dalle fiere del consorzio, il mancato pagamento delle multe porta all’esclusione dal consorzio per i consorziati e dalle fiere, per tutti. Fermo restando per tutti i casi, la possibilita di richiesta danni da parte del Consorzio.